METAL DETECTOR HOBBY

Ministero delle attività culturali e del turismo.

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Matteo.Parma
view post Posted on 14/1/2019, 15:23     +1   +1




Buon pomeriggio. Con una gran voglia di spazzolare mi sono trovato davanti questa circolare che me l ha fatta passare. Pur essendo un avvocato mi sto avvicinando alla legislazione riguardante questa materia da poche settimane. Gradirei una risposta da chi ha più esperienza di me su come leggete questa comunicazione. Grazie https://www.google.com/url?sa=t&source=web...hF_GUv_70icvJ2r

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harvester.m
view post Posted on 14/1/2019, 15:41     +1   +1




Matteo siamo tutti in attesa di comprenderci qualcosa poichè se l'inasprimento delle pene previste riguardasse solo le aree a vincolo culturale archeologico , non ci sarebbero variazioni oltre quello che già era a conoscenza di tutti i praticanti, diversa sarebbe se l'interpretazione giornalistica di qualche giorno fà fosse veritiera, saremmo tutti considerati criminali solo per essere in possesso di un detector e potremmo appenderlo al chiodo, tu intanto lascialo smontato in scatola cosi gli trovi un ripostiglio più facilmente!!! A parte gli scherzi , aspettiamo tutti di capirne di più! Buona terra... a prescindere!
 
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view post Posted on 14/1/2019, 15:43     +1   +1
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DEUS 2
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Premesso che io personalmente non ho più esperienza di nessuno, interpreto questo documento come divieto di utilizzo di metal detector su tutto il territorio nazionale.
 
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view post Posted on 14/1/2019, 15:57     +1   +1
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garret gti 2500
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Non sono un legale, ma dal testo si evince con chiarezza che l'utilizzo del MD è vietato ovunque come strumento di ricerca archeologica. Da qui si evince che in altri contesti di ricerca non ne è vietato l'utilizzo. Ora occorrerebbe che con chiarezza venisse definito che cosa è considerato di interesse archeologico, visto che non è sufficiente restare fuori dalle aree di interesse... le famose 50 lire degli anni *960 lo sono? i bossoli ww2 lo sono? le lattine di alimenti , i tappi a corona ecc. lo sono? e se nel caso qualche cercatore fosse "sorpreso" durante la sua pratica, come si fa ad accusarlo di ricerca archeologica se in tasca ha solo ciarpame?
 
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view post Posted on 14/1/2019, 16:05     +1   +1
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general
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Posso solo dire che è interpretazione restrittiva in una circolare ufficiale della sop di Parma della legge vigente. Circolare che però non tiene conto di tre punti

Non tutto quello che si trova in terra è bene archeologico

Che c’ è differenza legale tra suolo e sottosuolo, per questo solo il secondo è citato nella legge vigente

Chi usa il Metal detector non fa ricerca archeologica, a meno che non sia in malafede, si possono trovare miriadi di oggetti che di archeo non hanno nulla.

Detto questo sicuramente ha messo nero su bianco quello che nell’ambiente purtroppo molti pensano.
Legalmente se sei avvocato saprai che ha il peso che ha una circolare rispetto alla legge, ciò non toglie che le autorità preposte al controllo vi daranno seguito e che come al solito starà al malcapitato di turno dimostrare la propria innocenza. Spazzolare con MD hobbistico che non scende più dei 20/30 cm lontano da zone archeo, emergenze storico/culturali evidenti, scavi edili o agricoli o ristrutturazioni e fermarsi e allontanarsi dal terreno dopo un primo sfortuito ritrovamento antico facendone denuncia sono il solo modo per tentare di dimostrare la buona fede.
Certo che se giri con un pulsato sotto un rudere con le tasche piene di pezzi archeo ... diventa molto più difficile dimostrare di essere innocenti.

Come detto sopra siamo in attesa di una legge nazionale sperando che chiarisca bene come stanno le cose... :)
 
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Matteo.Parma
view post Posted on 14/1/2019, 16:22     +1   +1




Non voglio fare polemica, anzi vorrei fare chiarezza. Se trovassi nel mio giardino una moneta romana mentre scavo una buca per montare l'irrigazione del prato sarei ben contento di poter seguire la legge e darla alla soprintendenza perché se ne prenda cura e la esponga (ipoteticamente) in qualche museo.
Ciò detto la circolare in questione è del 2017 e da un'interpretazione quanto meno particolare.
"L'uso del metaldetector in superficie su terreni si configura come ricerca archeologica se si da seguito alla percezione del segnale che rileva la presenza di metalli con scavi anche solo di asportazione dello strato superficiale del terreno, per verificare la presenza di oggetti metallici."
Questa frase è potenzialmente devastante... Ma allo stesso tempo è pronunciata da un ente dello Stato che non ha potestà legislativa. Può fungere come misura interpretativa di una legge fatta dalla SOP di Parma e Piacenza. Sicuramente spiacevole.
 
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view post Posted on 14/1/2019, 17:12     +1   +1
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general
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Come sai le uniche interpretazioni valide sono quelle della corte di cassazione, regolamenti attuativi e circolari esplicative ministeriali. Per il MD non esiste nulla al momento. Quello che si sa inerente è
Codice Urbani modificato Dal teso unico poi modificato Dal d.l. 42 2004 e nel 2006 etc

Art.2
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art 10 ex

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (1).
Omissis
Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
e cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3);
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse (2).
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (2);
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

Art.12 definizione di interesse

2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.



Art 88
Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.


Art.91 1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
 
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view post Posted on 14/1/2019, 17:28     +1   +1
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Mi sbaglio o in passato se ne era già parlato di questa circolare?
 
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view post Posted on 14/1/2019, 17:36     +1   +1
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CITAZIONE (fokista @ 14/1/2019, 17:28) 
Mi sbaglio o in passato se ne era già parlato di questa circolare?

Secondo me non ti sbagli...
 
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view post Posted on 14/1/2019, 17:43     +1   +1   +1
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Infatti, ecco qui la relativa discussione: https://metaldetectorhobby.forumfree.it/?t=75107859
E anche la relativa conclusione ad opera di Embolometallaro!
 
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view post Posted on 14/1/2019, 22:15     +1   +1
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Si, ricordi bene ed eravamo arrivati alla conclusione che ha già scritto Cristina. Nessuna circolare può modificare la legge ma sicuramente sarà una abnorme scocciatura dimostrarlo davanti al giudice.
 
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view post Posted on 19/1/2019, 15:43     +1   +1
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è una direttiva emessa per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza
già datata , ma del tutto valida!

inoltre è già stata aperta una discusione in passato...
 
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view post Posted on 25/1/2019, 17:45     +1   +1
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Solo per la cronaca, articolo del disegno di legge ORLANDO e FRANCHESCHINI

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view post Posted on 25/1/2019, 18:47     +1   +1
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Si rizio, il 707 bis mi pare che lo aveva postato Ollo nell’altra discussione. E, a lume di naso, mi sembra che non cambi niente.
 
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