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| CITAZIONE Infatti, tutto ciò che viene rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini è proprietà dello Stato e fa parte del demanio o del patrimonio indisponibile (ex artt. 822 e 826 del Codice Civile), pertanto nessuno può effettuare ricerche archeologiche senza l’autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ex art. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Qualora vengano effettuati scavi illeciti, anche di lievissima entità, ciò che viene ritrovato è, per legge, considerato provento di furto a danno dello Stato ed il responsabile subisce le pene previste per quel tipo di reato. CITAZIONE pur essendo consentiti in Italia la compravendita, la detenzione e l’uso del metaldetector, in nessun caso esso può essere utilizzato a livello hobbistico da privati allo scopo di ricerca archeologica su terreni pubblici o privati. L’uso dello strumento infatti potrebbe far rilevare la presenza di materiale archeologico sepolto, che per nessuna ragione va portato in luce con scavi anche di limitatissima entità. Tutto il materiale archeologico è di legge proprietà dello Stato e la ricerca archeologica è consentita solo al MiBACT, o chi ne è autorizzata concessione. Il divieto dell’uso del metaldetector per ricerca archeologica non è pertanto limitato alle aree di noto interesse archeologico o di dichiarato interesse archeologico, ma a tutto il territorio nazionale;
l’uso del metaldetector in superficie su terreni si configura come ricerca archeologica se si da seguito alla percezione del segnale che rileva la presenza di metalli con scavi anche solo di asportazione dello strato superficiale del terreno, per verificare la presenza di oggetti metallici. Questo uso è vietato, poiché l’attività di ricerca archeologica è per legge compito specifico unicamente dello Stato (MIBACT), che la esegue attraverso i propri organi periferici territoriali (Soprintendenze), ex art 88 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: “Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”; chi viene colto nell’attività di utilizzo indebito del metaldetector può essere segnalato da qualsiasi cittadino ai Carabinieri del comando locale in quanto sta effettuando attività illecita;
in ogni caso, qualora avvenga una scoperta fortuita di beni archeologici mobili o immobili, ne va fatta denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e si deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del Soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, ex art. 90 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
chi svolge attività indebita di ricerca archeologica incorre in violazioni in materia di ricerche archeologiche, chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date all'amministrazione è soggetto alle sanzioni indicate dall’art. 175 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i che prevede che sia punito con l'arresto fino ad un anno ed un’ammenda. Nel caso poi di appropriazione indebita di beni archeologici si arriva alla detenzione fino a tre anni e ad un’ammenda, per: a); b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione, ex art. 176 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
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