METAL DETECTOR HOBBY

Questo mi preoccupa.

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view post Posted on 23/11/2017, 13:51     +1   +1
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colonel

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Questa cosa mi ha messo un po in agitazione.

http://www.sbap-pr.beniculturali.it/index....io-archeologico

Mi sa tanto che sia l'inizio della fine. :huh:
 
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view post Posted on 23/11/2017, 14:04     +1   +1
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sergent

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Speriamo di no, ma l'andazzo credo sia quello di farci smettere del tutto.
 
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view post Posted on 23/11/2017, 14:16     +1   +1
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tenent

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Io non riesco a capire... Una cosa.
Prima si dece che il metal si può usare, poi dice che se si usa il metal e scavi per trovare il target stai facendo un illecito.
E poi non capisco se quello che si legge e' una legge nuova o una legge nuova con delle spiegazioni.

Ho riletto meglio e credo che il punto saliente sia...
Siccome con il metal si possono individuare potenziali target archeo, il target non si può scavare perché forse è un target archeo e gli scavi archeo non si possono fare.

Rimango colpito dal delirante documento che però non riesco ancora ad inquadrare se legge o è' una interpretazione.

Sostanzialmente si al metal ma senza vanga.
 
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view post Posted on 23/11/2017, 15:30     +1   +1
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DEUS 2
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Io lessi del disegno di legge che parla di uso ingiustificato di metal detector in aree a vincolo archeologico. Ovvio che sia vietato in suddette zone. Io mi sono studiato mappe con aree a vincolo della mia zona e mi tengo molto alla larga.
 
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view post Posted on 23/11/2017, 15:58     +1   +1
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GURKHA
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CITAZIONE
Infatti, tutto ciò che viene rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini è proprietà dello Stato e fa parte del demanio o del patrimonio indisponibile (ex artt. 822 e 826 del Codice Civile), pertanto nessuno può effettuare ricerche archeologiche senza l’autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ex art. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Qualora vengano effettuati scavi illeciti, anche di lievissima entità, ciò che viene ritrovato è, per legge, considerato provento di furto a danno dello Stato ed il responsabile subisce le pene previste per quel tipo di reato.

CITAZIONE
pur essendo consentiti in Italia la compravendita, la detenzione e l’uso del metaldetector, in nessun caso esso può essere utilizzato a livello hobbistico da privati allo scopo di ricerca archeologica su terreni pubblici o privati. L’uso dello strumento infatti potrebbe far rilevare la presenza di materiale archeologico sepolto, che per nessuna ragione va portato in luce con scavi anche di limitatissima entità. Tutto il materiale archeologico è di legge proprietà dello Stato e la ricerca archeologica è consentita solo al MiBACT, o chi ne è autorizzata concessione. Il divieto dell’uso del metaldetector per ricerca archeologica non è pertanto limitato alle aree di noto interesse archeologico o di dichiarato interesse archeologico, ma a tutto il territorio nazionale;

l’uso del metaldetector in superficie su terreni si configura come ricerca archeologica se si da seguito alla percezione del segnale che rileva la presenza di metalli con scavi anche solo di asportazione dello strato superficiale del terreno, per verificare la presenza di oggetti metallici. Questo uso è vietato, poiché l’attività di ricerca archeologica è per legge compito specifico unicamente dello Stato (MIBACT), che la esegue attraverso i propri organi periferici territoriali (Soprintendenze), ex art 88 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: “Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”;
chi viene colto nell’attività di utilizzo indebito del metaldetector può essere segnalato da qualsiasi cittadino ai Carabinieri del comando locale in quanto sta effettuando attività illecita;

in ogni caso, qualora avvenga una scoperta fortuita di beni archeologici mobili o immobili, ne va fatta denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e si deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del Soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, ex art. 90 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

chi svolge attività indebita di ricerca archeologica incorre in violazioni in materia di ricerche archeologiche, chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date all'amministrazione è soggetto alle sanzioni indicate dall’art. 175 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i che prevede che sia punito con l'arresto fino ad un anno ed un’ammenda. Nel caso poi di appropriazione indebita di beni archeologici si arriva alla detenzione fino a tre anni e ad un’ammenda, per: a); b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione, ex art. 176 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.

:( :unsure: :wacko: :blink: :ph34r: :alienff: :cry: :sick:
 
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Embolo questa è una interpretazione che dà la Sop di Parma alla legge attuale. In pratica il metal lo possiamo solo usare per sentire il bip bip e basta, non possiamo spostare terra, altrimenti diventa scavo potenzialmente archeologico.

Anche se si tratta di sola interpretazione, la cosa potrebbe diventare di uso "comune" a tutte le Sop con tutti gli annessi e connessi.
 
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view post Posted on 23/11/2017, 18:46     +1   +1
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CITAZIONE (Beppelugo @ 23/11/2017, 16:10) 
Embolo questa è una interpretazione che dà la Sop di Parma alla legge attuale. In pratica il metal lo possiamo solo usare per sentire il bip bip e basta, non possiamo spostare terra, altrimenti diventa scavo potenzialmente archeologico.

Anche se si tratta di sola interpretazione, la cosa potrebbe diventare di uso "comune" a tutte le Sop con tutti gli annessi e connessi.

non si tratta di interpretazione, quello è un documento protocollato dalla soprintendenza del polo Parma Piacenza ...
scaricate il documento!
 
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view post Posted on 23/11/2017, 19:44     +1   +1
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Quindi mi volete dire che il primo pirla che si alza con il piede sbagliato, può vietare quello che la legge ITALIANA ci consente?
Non dovrebbe essere almeno la regione a legiferare in materia?

Poi, per la questione dello scavo, vuol dire che se vado in un campo arato e sposto una zolla col piede, posso cercare quello che voglio..... qui si sta rasentando la follia!

Facciamo una bella cosa, raccogliamo tutti i fondelli dei bossoli che troviamo a vista e scarichiamoli giornalmente sulla scrivania di questi simpatici paladini del patrimonio italiano
 
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view post Posted on 23/11/2017, 20:05     +1   +1
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CITAZIONE (bose2007old @ 23/11/2017, 18:46) 
CITAZIONE (Beppelugo @ 23/11/2017, 16:10) 
Embolo questa è una interpretazione che dà la Sop di Parma alla legge attuale. In pratica il metal lo possiamo solo usare per sentire il bip bip e basta, non possiamo spostare terra, altrimenti diventa scavo potenzialmente archeologico.

Anche se si tratta di sola interpretazione, la cosa potrebbe diventare di uso "comune" a tutte le Sop con tutti gli annessi e connessi.

non si tratta di interpretazione, quello è un documento protocollato dalla soprintendenza del polo Parma Piacenza ...
scaricate il documento!

Ok... ma un documento protocollato è legge?
Vorrei solo capire...
Il doc lo ho scaricato ma non riesco a a capire a cosa serva o meglio non capisco che cosa mi rappresenti in quanto non ha un oggetto.
 
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view post Posted on 23/11/2017, 20:09     +1   +1   +1
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CITAZIONE (matteofra @ 23/11/2017, 19:44) 
Quindi mi volete dire che il primo pirla che si alza con il piede sbagliato, può vietare quello che la legge ITALIANA ci consente?
Non dovrebbe essere almeno la regione a legiferare in materia?

Poi, per la questione dello scavo, vuol dire che se vado in un campo arato e sposto una zolla col piede, posso cercare quello che voglio..... qui si sta rasentando la follia!

Facciamo una bella cosa, raccogliamo tutti i fondelli dei bossoli che troviamo a vista e scarichiamoli giornalmente sulla scrivania di questi simpatici paladini del patrimonio italiano

facciamone un'altra, cominciamo a criticare tutti i deficenti che mostrano "il raccolto" da facebook ad altri social, con tanto di cazzate relative allo scavo , la ricerrca, il contesto, la datazione, i video ...
ma volete capirlo che non si tratta di proibizionismo , ma di salvaguardia!
 
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view post Posted on 23/11/2017, 20:14     +1   +1
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Bose, per quello che hai scritto sopra ti quoto al 2000% ma è stupido e infantile prendersela con tutti..... prendano nomi e cognomi e gli facciano un gran bel culo, vedrai che si sparge la voce e i galletti dei social iniziano ad abbassare la cresta. Non si è mai vietata la caccia perché esistono i bracconieri, non si è mai vietato il ciclismo perché gli atleti si dopano, non si è mai vietato il calcio per le scommesse clandestine...... vietare invece di risolvere è sinonimo di incapacità da parte di chi controlla. Per il resto sono costretto a darti ragione su tutti i fronti, io non ho Facebook ma mi arrivano degli screen da far accapponare la pelle.
 
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view post Posted on 23/11/2017, 20:21     +1   +1
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CITAZIONE (Embolometallaro @ 23/11/2017, 20:05) 
CITAZIONE (bose2007old @ 23/11/2017, 18:46) 
non si tratta di interpretazione, quello è un documento protocollato dalla soprintendenza del polo Parma Piacenza ...
scaricate il documento!

Ok... ma un documento protocollato è legge?
Vorrei solo capire...
Il doc lo ho scaricato ma non riesco a a capire a cosa serva o meglio non capisco che cosa mi rappresenti in quanto non ha un oggetto.

io ci leggo attività di contrasto...
e anche ben in evidenza!!
 
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tenent

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Riguardando meglio parla di
Uso del metaldetector per le ricerche archeologiche (che è ovviamente vietata) e specifica al punto 2:

"l’uso del metaldetector in superficie su terreni si configura come ricerca archeologica se si da seguito alla percezione del segnale che rileva la presenza di metalli con scavi anche solo di asportazione dello strato superficiale del terreno, per verificare la presenza di oggetti metallici. Questo uso è vietato, poiché l’attività di ricerca archeologica è per legge compito specifico unicamente dello Stato (MIBACT), che la esegue attraverso i propri organi periferici territoriali (Soprintendenze), ex art 88 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: “Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”;
chi viene colto nell’attività di utilizzo indebito del metaldetector può essere segnalato da qualsiasi cittadino ai Carabinieri del comando locale in quanto sta effettuando attività illecita;"

a questo punto mi viene da pensare che l'interpretazione giusta sia:
La ricerca archeologica è vietata e diventa tale nel momento in cui tu con il tuo metal decidi che è la giornata del piccolo archeologo e selezioni sul display "ricerca archeo" e inizi a girare nel campo, nel momento in cui tu scavi il target (chiaramente archeo in quanto selezionato sul display) commetti un reato, come se non si commettesse un reato a raccogliere sesterzi "a vista" e a detenerli (visto che non si scava non è reato?).

Vi prego aiutatemi a capire... perchè prima sapevo che con il metal potevo scavare i fondelli del 12 del 91 e anche le liguette delle lattine senza commettere reato (a meno che io non le scavassi in zone archeo o in zone con emergenze o in prossimità di luoghi "storici")
 
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view post Posted on 23/11/2017, 20:40     +1   +1
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bajet

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...."Il divieto dell’uso del metaldetector per ricerca archeologica non è pertanto limitato alle aree di noto interesse archeologico o di dichiarato interesse archeologico, ma a tutto il territorio nazionale"...questo mi sembra il passaggio più preoccupante di tutto il documento, anche perché specifica chiaramente che non si faranno più distinzioni tra zone archeologiche o un terreno qualsiasi...la vedo molto grigia :cry: :cry:
 
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view post Posted on 23/11/2017, 21:04     +1   +1
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tenent

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CITAZIONE (snafuz74 @ 23/11/2017, 20:40) 
...."Il divieto dell’uso del metaldetector per ricerca archeologica non è pertanto limitato alle aree di noto interesse archeologico o di dichiarato interesse archeologico, ma a tutto il territorio nazionale"...questo mi sembra il passaggio più preoccupante di tutto il documento, anche perché specifica chiaramente che non si faranno più distinzioni tra zone archeologiche o un terreno qualsiasi...la vedo molto grigia :cry: :cry:

Sei fuori strada...Se fosse come dici tu nulla di nuovo...anche prima la ricerca archeo era vietata anche fuori dalle zone a vincolo, chiaro é che una moneta romana in spiaggia può pure esserci ma non per questo non si potevano scavare i target.
 
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