| | salviamo il collezionismo | |
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| Grazie Amalfi, da collezionista e figlia e nipote di piccoli antiquari non posso che rabbrividire di fronte alla inadeguatezza e superficialità del testo che ho riletto e che manca assolutamente di elementi fondativi, cioè definizioni legali degli ambiti e oggetti di cui tratta... assurdità a parte ci son cose buone... come che se il delitto di devastazione di beni culturali e paesaggistici e commesso a fini di lucro finanziari e da pubblici amministratori c’e L’aggravante... lo applicheranno ogni volta che le amministrazioni devastano siti archeo per i centri commerciali o luoghi paesaggistici con colate di cemento??? Art. 518-septiesdecies. - (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, pre- posto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri
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