«Art. 707-bis. - (Possesso ingiustificato di
strumenti per il sondaggio del terreno o di
apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro 500 a euro
2.000 chi è colto in possesso di strumenti
per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei
quali non giustifichi l’attuale destinazione,
all’interno di aree e parchi archeologici, di
zone di interesse archeologico, se delimitate
con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso
lavori sottoposti alle procedure di verifica
preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge»
Ragazzi, scusate ma la cosa mi sembra ben chiara ed anche logica. Qui si parla in maniera inequivocabile di : "
possesso di strumenti
per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici"
Quindi mi sembra niente di nuovo sotto il sole,
ovvero non si può effettuare ricerca all'interno di aree a vincolo archeologico e/o paesaggistico.
Basta trovare delle carte aggiornate e riconosciute dagli enti preposti e da lì andare a fare metal detecting al di fuori di suddette zone.
Così semplice non fosse, vi prego di dirmelo in maniera da delucidare il più possibile, insieme a voi tutti, l'importante faccenda.
Vi ringrazio
P.S.
Per il Lazio, se non erro la mappa delle zone archeologiche, quindi interdette, dovrebbe essere questa.
www.datiopen.it/it/opendata/Regione_Lazio_Aree_archeologiche