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| CITAZIONE (ted62 @ 18/10/2018, 19:59) L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - una nuova contravvenzione: l'art. 707-bis, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli" punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il 4 possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici).
anche se ce l'hai nel cofano e passi in zone protette.... Credo che "anche se ce l'hai nel cofano e passi in zone protette...." vale se ti trovano il metal montato e pronto all'uso, credo e spero che se smontato, non creino problemi per il transito in zone di interesse archeo...... , del resto anche il trasporto di armi è consentito in aereo, se smontate......se così non fosse, non sarebbe possibile la vendita.........vi immaginate un TIR carico di metal detector nuovi e imballati che passa vicino al colosseo
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