Appena trovato su un sito di news:
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/e...ce77043e92.htmlL'articolo contiene il testo integrale discusso in parlamento e sembra che finalmente abbiano chiarito il discorso del possesso ingiustificato, definendo in modo più dettagliato le aree dove non sia possibile utilizzare un metal detector...
Di seguito gli estratti dal testo che ci interessano:
"....La lettera h) introduce il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli qualora il soggetto possessore si trovi in aree o zone di interesse archeologico, in parchi archeologici o in aree interessate da lavori in corso per la verifica preventiva dell’interesse archeologico.
La norma mira a prevenire le attività di ricerca illecita, anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte inequivocabilmente preordinate alla commissione del fatto.
A tale scopo si indica quale criterio direttivo per il legislatore delegato l’introduzione dell’apposita contravvenzione di possesso ingiustificato degli strumenti o delle apparecchiature quando il fatto è commesso all’interno di siti archeologici che presentino determinate caratteristiche.
Per evidenti ragioni di certezza del diritto e di conoscibilità del precetto penale, è stato infatti compiutamente determinato quali siti archeologici siano oggetto di speciale protezione mediante il reato contravvenzionale in argomento. In particolare, la condotta prevista dalla suddetta disposizione sarà punita soltanto ove commessa nell’ambito di aree la cui rilevanza archeologica è riconoscibile per caratteristiche obiettive o per l’esistenza di atti di individuazione, in particolare all’interno di siti già oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di aree di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 28 del medesimo codice (cioè in cui siano in corso saggi archeologici preventivi alla realizzazione di lavori pubblici), ovvero di aree o parchi archeologici ai sensi dell’articolo 101 del medesimo codice o, infine, di zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo
142, comma 1, lettera m), del medesimo codice."
"....h) prevedere il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, sanzionato con la pena dell’arresto non superiore nel massimo a due anni, consistente nel fatto di essere colti in possesso ingiustificato di tali
strumenti o apparecchiature all’interno di uno dei seguenti luoghi:
1) siti oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante,
ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
2) aree e parchi archeologici di cui all’articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 42 del 2004;
3) zone di interesse archeologico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 42 del 2004;
4) aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4220 legislativo n. 42 del 2004 e dell’articolo 25
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Non ci avrei scommesso un centesimo ed invece finalmente un pò di chiarezza