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| Art. 4. Mezzi per la ricerca e la raccolta 1. Ai fini della presente legge e' consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri. 2. E' vietato l'uso di esplosivi, l'impiego di sostanze chimiche e l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore. [/QUOTE]Uhmm.. Interessante..Secondo un tàcito, vago ma consolidato concetto 'giuridico',- ciò che non è espressamente vietato, è consentito.-.Quindi a meno di non recarsi nei siti muniti di: perforatori,martelli pneumatici, trivelle, sonde per carotaggio profondo, cariche da mina esplodenti, oltre che di acido nitrico o che altro.. per separare componenti 'auree', o altri metalli 'nobili' dal ' grezzo'..Un 'certo equilibrato utilizzo',delle "stampelle suonanti", a meno di clamorose inadempienze rispetto a palesi vincoli..riterrei non possa configurarsi come azione interdetta e sanzionabile.. Edited by Born to…search - 3/6/2016, 05:08
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